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A seguito di approfondimenti sugli effetti indotti dalla Delibera 49/05/CIR sui rapporti contrattuali in essere tra Telecom Italia e la propria clientela retail, si comunica quanto segue.
I contratti che disciplinano la fornitura dei servizi ADSL di Telecom Italia ai clienti sia Residenziali sia Business prevedono modalità precise e chiare per procedere alla risoluzione del contratto. Il cliente può recedere in ogni momento dal contratto ADSL dandone comunicazione per iscritto a Telecom Italia. Il recesso del cliente retail di Telecom Italia genera i suoi effetti giuridici (risoluzione del contratto, e quindi disattivazione del servizio) dal momento in cui Telecom Italia riceve la suddetta comunicazione. La Delibera 49/05/CIR non menziona né considera la necessità di rispettare tali modalità contrattuali che rappresentano, a tutti gli effetti, innanzitutto una garanzia per il cliente (che non rischia disattivazioni non richieste) e per Telecom Italia (che non rischia di interrompere indebitamente la fornitura dei servizi, rendendosi inadempiente).
Se Telecom Italia cessasse automaticamente il servizio ADSL fruito dal proprio cliente a prescindere dalla comunicazione dello stesso ai fini della risoluzione del contratto, si vedrebbe privata della possibilità di conoscere e verificare la volontà inequivoca del cliente di esercitare il proprio recesso dal contratto in essere con Telecom Italia.
La delibera, non regolando in alcun modo la materia, pone quindi Telecom Italia nella condizione di dover unilateralmente cessare la fornitura del servizio a prescindere dalla espressione di volontà da parte del cliente, manifestata con le modalità previste dallo stesso contratto. In questo modo, Telecom Italia sarebbe nella impossibilità oggettiva di effettuare qualsivoglia attività di verifica in esercizio di un imprescindibile diritto/dovere, a tutela sua e dei propri clienti.
Telecom Italia considera quindi la Delibera 49/05/CIR non concretamente applicabile, in quanto i meccanismi ivi previsti andrebbero ad incidere su rapporti contrattuali (tra Telecom Italia e i propri clienti) di cui possono disporre solamente le parti del rapporto stesso come previsto dalla disciplina pattizia e dal codice civile. Nel concreto, Telecom Italia può (e deve) cessare la fornitura del servizio se ed in quanto il cliente (unico titolato a farlo) eserciti il suo diritto (pieno, libero e incondizionato) di risolvere il contratto stipulato con la stessa Telecom Italia.
In considerazione di ciò, Telecom Italia è allo stato nell’impossibilità di procedere all’espletamento delle richieste degli Operatori relative a sovrascrittura con Shared access dei servizi ADSL della propria clientela retail. I rilievi di Telecom Italia in merito alla delibera 49/05/CIR sono stati già portati alla attenzione della AGCOM.