“Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio Gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal Gestore” (DPR 11 febbraio 2005, n.68), ovvero quanto il messaggio è consegnato nella casella del destinatario.
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