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PECW

La PEC, per quanto in apparenza simile alla posta elettronica "tradizionale", offre un servizio più completo e sicuro, prevedendo:

  • certificazione dell’invio e della consegna del messaggio (ovvero dell’impossibilità della sua consegna entro 24 ore dal suo invio);
  • opponibilità a terzi delle evidenze relative alle operazioni di invio e ricezione di un messaggio;
  • livelli minimi di qualità del servizio e di sicurezza stabiliti dalla legge.

Il servizio di PEC consente di effettuare l’invio di documenti informatici con la "certificazione" dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) consegna. Il servizio ha, pertanto, lo stesso valore legale di una raccomandata A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in termini di tempo che di costi. In particolare, nella PEC si riscontra:

  • semplicità ed economicità di trasmissione, inoltro e riproduzione;
  • semplicità ed economicità di archiviazione e ricerca;
  • facilità di invio multiplo, cioè a più destinatari contemporaneamente, con costi estremamente più bassi rispetto a quelli dei mezzi tradizionali;
  • velocità della comunicazione e consegna indipendente dalla presenza del destinatario;
  • possibilità di consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quella del proprio ufficio o abitazione (basta un qualsiasi dispositivo connesso ad Internet e un normale browser web), ed in qualunque momento grazie alla persistenza del messaggio nella casella di posta elettronica;
  • la presenza dei contenuti del messaggio originale nella ricevuta di avvenuta consegna;
  • integrità ed inalterabilità del messaggio trasmesso e ricevuto.

 

La casella di PEC è indicata soprattutto per effettuare comunicazioni "ufficiali" per le quali il mittente vuole avere l’evidenza, con valore legale, dell’invio e della consegna del messaggio. La casella può comunque essere utilizzata per qualsiasi comunicazione anche nel caso in cui non sia indispensabile la certificazione dell’invio e della consegna. Bisogna solo ricordare che per ogni messaggio inviato si otterranno una ricevuta di accettazione e, in caso di trasmissione tra due indirizzi PEC, una ricevuta di consegna.

Nel momento in cui l’utente invia il messaggio, riceve, da parte del proprio Gestore di PEC, una ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale. Tale ricevuta costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio.
Quando il messaggio perviene nella casella del destinatario, il suo Gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l’indicazione di data e orario, a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario.

No, la certificazione è relativa ai soli eventi di invio del messaggio e di consegna dello stesso nella casella di PEC del destinatario.

Nel caso in cui il messaggio sia stato effettivamente consegnato, il destinatario non può negare l’avvenuta ricezione, dal momento che la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, firmata ed inviata al mittente dal Gestore di PEC scelto dal destinatario, riporta la data e l’ora in cui il messaggio è stato consegnato nella casella di PEC del destinatario, certificandone l’avvenuta consegna.

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